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Il principio del giudice “terzo e imparziale” e la riforma costituzionale: profili sistematici e prospettive applicative

 
Il principio del giudice “terzo e imparziale” e la riforma costituzionale: profili sistematici e prospettive applicative
di Michela Cinquilli
L’art. 111, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che ogni processo si svolge davanti a un giudice “terzo e imparziale”. Si tratta di una formula densa di significato, che racchiude due concetti distinti ma complementari, entrambi essenziali per la tenuta dello Stato di diritto.

Il referendum costituzionale chiamato a intervenire sull’assetto della magistratura si colloca esattamente in questa cornice: esso mira a rafforzare le condizioni strutturali affinché il giudice non solo sia, ma appaia effettivamente terzo e imparziale, consolidando così la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia.

 Terzietà e imparzialità: due nozioni da non confondere

Nel dibattito pubblico i termini “terzo” e “imparziale” vengono spesso utilizzati come sinonimi. Tuttavia, sul piano giuridico-costituzionale essi esprimono dimensioni differenti della funzione giurisdizionale.

La terzietà attiene alla posizione ordinamentale del giudice rispetto alle parti del processo. In particolare, implica una netta separazione tra il magistrato che esercita la funzione requirente (pubblico ministero) e il magistrato che esercita la funzione giudicante. Nell’attuale ordinamento, pur essendovi una separazione delle funzioni, la carriera resta formalmente unitaria. Ciò significa che giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo ordine e sono governati dal medesimo organo di autogoverno.

La riforma oggetto del referendum interviene su questo assetto prevedendo la separazione delle carriere e l’istituzione di due distinti organi di governo autonomo: uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. L’obiettivo è quello di rafforzare la distanza strutturale tra chi accusa e chi giudica, rendendo più evidente la posizione di neutralità del giudice.

La terzietà non è un requisito meramente formale: essa incide direttamente sulla percezione di equilibrio tra le parti. In un sistema processuale che si fonda sul principio della parità, è essenziale che il giudice non sia legato da vincoli di carriera o appartenenza ordinamentale con una delle parti processuali, nemmeno in via potenziale.

L’imparzialità come indipendenza effettiva e percepita

Accanto alla terzietà si colloca il principio di imparzialità. Esso riguarda non tanto la posizione ordinamentale del giudice, quanto la sua indipendenza sostanziale rispetto a interessi, pressioni o orientamenti esterni.

Un giudice imparziale è colui che si pone in posizione di piena equidistanza rispetto alle parti e alle loro pretese, decidendo esclusivamente in base alla legge e alle risultanze processuali. In questo senso, l’imparzialità rappresenta una declinazione concreta del principio sancito dall’art. 101, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo cui i giudici “sono soggetti soltanto alla legge”.

La riforma interviene anche sulla composizione dell’organo di autogoverno della magistratura, attualmente il Consiglio Superiore della Magistratura. L’introduzione del meccanismo del sorteggio per la selezione dei componenti togati mira a ridurre la dimensione correntizia e la competizione tra gruppi organizzati all’interno della magistratura, mantenendo inalterata la quota dei due terzi riservata ai magistrati.

L’intento dichiarato è quello di rafforzare l’indipendenza interna ed esterna dell’ordine giudiziario, limitando il rischio che dinamiche associative o logiche di appartenenza possano incidere su decisioni relative a nomine, trasferimenti, promozioni o procedimenti disciplinari.

In un ambito così sensibile, infatti, non è sufficiente garantire l’assenza di condizionamenti effettivi: occorre anche evitare che possa sorgere il sospetto di influenze politiche o corporative. L’imparzialità deve essere sostanziale, ma anche percepita come tale.

Il referendum oltre le contrapposizioni politiche

La consultazione referendaria non investe una scelta di campo tra maggioranza e opposizione, né può essere ridotta a una valutazione contingente dell’operato del Governo in carica. Essa incide su un nodo strutturale dell’ordinamento costituzionale: l’organizzazione della funzione giurisdizionale e il suo rapporto con i principi fondamentali della democrazia liberale.

Il rafforzamento della terzietà e dell’imparzialità del giudice rappresenta un obiettivo che trascende le contingenze politiche e attiene alla qualità stessa dello Stato di diritto. In questa prospettiva, la riforma si propone come uno strumento volto a rendere più coerente l’assetto della magistratura con i valori costituzionali già espressi, consolidando la fiducia dei cittadini in un sistema giudiziario percepito come realmente autonomo, indipendente e neutrale.

Il tema, dunque, non è se il giudice sia oggi terzo e imparziale in senso soggettivo, ma se l’ordinamento possa essere ulteriormente perfezionato per garantire in modo più netto e trasparente tali requisiti, riducendo ogni possibile ambiguità strutturale.

In definitiva, la questione posta dal referendum riguarda il grado di attuazione del modello costituzionale delineato dagli artt. 101 e 111 della Carta fondamentale: un modello che individua nel giudice terzo e imparziale una condizione imprescindibile per l’effettiva tutela dei diritti e per la credibilità della giurisdizione in una moderna democrazia.